lniziativa popolare federale
«Per una democrazia sicura e affidabile (Moratoria sul voto elettronico)»
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L'iniziativa popolare
ha il tenore seguente:
La Costituzione
federale4 è modificata come
segue:
Art. 39 cpv. 1bis
1bis L'impiego di procedure di voto elettroniche è vietato.
Art. 197 n. 125
12. Disposizione transitoria dell'art. 39 cpv. 1bis
(lmpiego di procedure di voto e/ettroniche)
1 L'articolo 39 capoverso 1 bis entra in vigore accettato ehe sia dal Popolo e dai
Cantoni; dalla sua accettazione tutte le disposizioni del diritto cantonale edel diritto federale concernenti le procedure di voto elettroniche non sono piu applicabili.
2 L'Assemblea
federale può revocare il divieto mediante legge federale se è garantita una sicurezza contro
le manipolazioni almeno equivalente a quella del voto manoscritto,
segnatamente se, nel rispetto del segreto
del voto:
a. i votanti possono verificare senza conoscenze specialistiche particolari le fasi essenziali del voto elettronico;
b. tutti i voti
sono conteggiati cosi come
sono stati espressi dai votanti, in conformità alla loro libera e reale volontà e in assenza di influenze esterne; e
c. i risultati parziali del voto elettronico
possono essere determinati in modo univoco e inalterato e all'occorrenza possono essere verificati in modo affidabile e senza conoscenze specialistiche particolari mediante un nuovo conteggio, così da escludere il riconoscimento di risultati parziali ehe non soddisfano i requisiti di cui alle lettere a e b.
3 L'Assemblea
federale può revocare il divieto al piu presto cinque anni dope la sua entrata in vigore.
4 RS 101
5 II numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.