lniziativa popolare federale «Per una democrazia sicura e affidabile (Moratoria sul voto elettronico

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L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

 

La Costituzione federale4 è modificata come segue:

Art. 39 cpv. 1bis

1bis L'impiego di procedure di voto elettroniche è vietato.

 

Art. 197 n. 125

12. Disposizione transitoria dell'art. 39 cpv. 1bis (lmpiego di procedure di voto e/ettroniche)

1 L'articolo 39 capoverso 1 bis entra in vigore accettato ehe sia dal Popolo e dai Cantoni; dalla sua accettazione tutte le disposizioni del diritto cantonale edel diritto federale concernenti le procedure di voto elettroniche non sono piu applicabili.

2 L'Assemblea federale può revocare il divieto mediante legge federale se è garantita una sicurezza contro le manipolazioni almeno equivalente a quella del voto manoscritto, segnatamente se, nel rispetto del segreto del voto:

a. i votanti possono verificare senza conoscenze specialistiche particolari le fasi essenziali del voto elettronico;

b. tutti i voti sono conteggiati cosi come sono stati espressi dai votanti, in conformità alla loro libera e reale volontà e in assenza di influenze esterne; e

c. i risultati parziali del voto elettronico possono essere determinati in modo univoco e inalterato e all'occorrenza possono essere verificati in modo affidabile e senza conoscenze specialistiche particolari mediante un nuovo conteggio, così da escludere il riconoscimento di risultati parziali ehe non soddisfano i requisiti di cui alle lettere a e b.

3 L'Assemblea federale può revocare il divieto al piu presto cinque anni dope la sua entrata in vigore.

4  RS 101

5 II numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.